Edifici di civile abitazione Adempimenti DM 25.01.2019

Scadenza aggiornata al 30 settembre 2022

Vedi esempi di consulenza svolte nell’articolo Supporto per adempimenti G.S.A. gestione sicurezza antincendio edifici civili

Gli edifici di civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m, sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal D.M.16/05/1987 n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 25 gennaio 2019 entrato in vigore il 6 maggio 2019.

Laddove l’edificio civile abbia una altezza antincendi superiore a 24 m è soggetto anche agli adempimenti del D.P. R. 151/2011 e quindi alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi (vedi l’articolo “edifici di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 24 m“).

Il DM 25.01.2019 ha introdotto sostanzialmente due nuovi adempimenti:

Il primo adempimento, introdotto dall’art. 2, riguarda il rispetto dei Criteri di Sicurezza Antincendi delle facciate nel caso l’edificio di civile abitazione, con altezza antincendi > 24 m e quindi soggetto agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, sia oggetto di lavori di rifacimento di una superficie delle facciate maggiore del 50% (ad esempio isolamento termico a “cappotto” per l’efficientamento energetico).

Sulla Sicurezza Antincendio delle facciate sono stati emanati nel 2022:

  • D.M. 30 Marzo 2022 “Chiusure d’ambito edifici civili”
  • D.M. 14 Ottobre 2022 “Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ecc.”

Il secondo adempimento, introdotto dall’art. 3, riguarda la Gestione Sicurezza Antincendio di cui all’art. 9-bis del D.M. 246/1987.

Sono state introdotte Misure antincendio preventive in funzione del Livello di Prestazione (L.P.), che aumenta al crescere dell’altezza antincendio h dell’edificio.

Il responsabile dell’attività “edificio di civile abitazione” ha quindi nuovi adempimenti:

per gli edifici con altezza antincendi 12 m ≤ h < 24 m (L.P. 0):

• identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio;

• fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;

• espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, ….

• mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature …

… per il dettaglio si rimanda alla lettura integrale della Tabella 0 del D.M.

L’ informazione da fornire agli occupanti è riportata nella parte bassa della Tabella 0 del D.M. (Misure da adottare..)

per gli Edifici con altezza antincendi 24 m < h ≤ 54 m (L.P. 1):

gli adempimenti divengono più gravosi in quanto gli edifici civili con altezza antincendio > 24 m sono Attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi n.77 di cui all’Allegato I del D.P.R.151/2011 e quindi il responsabile dell’attività oltre a dover adempiere agli obblighi del D.P.R. (presentazione SCIA ex CPI e rinnovo a scadenza decennale) è ora gravato del nuovo onere stabilito dall’art.9-bis.3.2 ..infatti organizza la GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio) attraverso una serie di attività che prevedono oltre alla predisposizione anche la verifica …:

• predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza;

• informazione agli occupanti su procedure di emergenza …

• mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;

• esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, ….

verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, … ecc.

per il dettaglio si rimanda alla lettura integrale della Tabella 1 del D.M.

Particolare attenzione deve essere posta qualora l’edificio sia caratterizzato da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi (ad esempio autorimesse private sottostanti l’edificio, locali di esposizione e vendita con superficie > 400 mq, asili nido con oltre 30 persone presenti, palestre con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, o qualsiasi altra attività ricompresa in allegato I al D.P.R. 151/2011), poiché in tal caso le pianificazioni di emergenza delle singole attività devono tener conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie di esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. (vedasi Nota 0 di Tabella 0 e Nota 2 di Tabella 1 dell’Art.9 bis.

Il termine per l’attuazione delle misure stabilite dall’art.3, comma 1, lettera b, del D.M. 25 gennaio 2019 era di un anno dalla entrata in vigore del DM e quindi teoricamente il 6 maggio 2020, prorogato dall’art.63 bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 a 6 mesi dal termine dello stato di emergenza Coronavirus e quindi il termine per l’attuazione è fissato al 30 settembre 2022, (lo stato di emergenza è terminato il 31 marzo 2022 con decreto legge 24 dicembre 2021 n.221).

Infine si richiama l’attenzione sull’ultimo capoverso dell’Art. 9-bis.2-Attribuzione dei L.P.

Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali1, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

1 Per attività pertinenti e funzionali all’edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…

Ciò implica che il responsabile dell’attività edificio civile con altezza antincendi 24 m < h ≤ 54 m , dovrà in tal caso adottare il livello L.P.2 (vedi Tabella 2 dell’Art.9 bis):

Prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte.

In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.

Il termine per l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza è di due anni dalla entrata in vigore del DM e quindi è il 6 maggio 2021.

Lo studio supporta i propri clienti nella comprensione dei nuovi adempimenti e nelle eventuali verifiche di aggravio dei L.P.; lo studio ha messo a punto propri fac-simile dei documenti a carico del responsabile dell’attività edificio civile, visionabili nel corso di un eventuale incontro conoscitivo:

– pianificazione dell’emergenza;

– informative ai condomini sulle procedure di emergenza e divieti;

– fogli informativi;

– registro dei controlli, comprendente procedure per lavori a caldo, ecc.;

– piano della segnaletica;

– planimetrie riportanti ubicazione delle vie di esodo e dei dispositivi di emergenza.

Per richiedere informazioni o un preventivo inviare una e-mail a massara.studio@gmail.com e richiedere un contatto telefonico