Edifici di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 24 m

SCIA di prevenzione incendi Edificio con altezza > 24m Attività 77.1.A D.P.R. 151/2011

Gli edifici di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 24 m costituiscono Attività 77 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e pertanto sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

I soggetti responsabili delle attività, qualora non siano già in possesso di un titolo abilitativo in corso di validità (CPI Certificato di Prevenzione Incendi, o SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dal 07/10/2011, data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, ha sostituito il CPI), sono obbligati ai sensi del comma 4 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139 a presentare prima dell’avvio dell’attività, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, nonché a presentare al competente Comando dei VVF, ai sensi del comma 1 dell’art.4 del D.P.R. 151/2011, l’istanza di cui al comma 2 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139, mediante segnalazione certificata di attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012, nonché al rinnovo a scadenza decennale.

Lo studio redige progetti di adeguamento in conformità all’allegato I, punto B, del D.M. 7 agosto 2012, e supporta i clienti nella presentazione o rinnovo della SCIA.

Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione

Gli edifici di civile abitazione sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal D.M.16/05/1987 n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 25 gennaio 2019 entrato in vigore il 6 maggio 2019.

Il DM 246/87 si applica agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

L’altezza antincendi è definita al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983:

“1.1. Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”

Il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco (Chiarimento PROT. n° P558/4122 sott. 67).

Quindi in massima sintesi si misura l’altezza del parapetto della finestra dell’ultimo piano abitabile e/o agibile rispetto al piano ove possono accedere i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, normalmente coincidente con il piano strada.

Il D.M. 25.01.2019 ha introdotto due nuovi adempimenti:

Il primo adempimento, introdotto dall’art. 2, riguarda il rispetto dei Criteri di Sicurezza Antincendi delle facciate nel caso l’edificio di civile abitazione, con altezza antincendi > 24 m e quindi soggetto agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, sia oggetto di lavori di rifacimento di una superficie delle facciate maggiore del 50% (ad esempio isolamento termico a “cappotto” per l’efficientamento energetico).

Sulla Sicurezza Antincendio delle facciate sono stati emanati nel 2022:

  • D.M. 30 Marzo 2022 “Chiusure d’ambito edifici civili”
  • D.M. 14 Ottobre 2022 “Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ecc.”

Il secondo adempimento, introdotto dall’art. 3, riguarda la Gestione Sicurezza Antincendio di cui all’art. 9-bis del D.M. 246/1987.

Per il dettaglio si rinvia alla pagina Adempimenti D.M. 25-01-2019.

Quali sono i termini temporali per l’adeguamento

Per gli edifici con altezza antincendi superiore ai 24 m, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/05/1987 n. 246, che non hanno subito modifiche sostanziali (definite nel decreto), era previsto entro 5 anni l’obbligo di adeguamenti minimi dettagliati dall’articolo 8 “Norme Transitorie”, del D.M. 246/1987.

Quali sono gli adempimenti minimi di cui all’art.8 D.M. 246/1987

Per gli edifici di tipo “b” (con altezza antincendi 24m<h≤36m) sono ammesse le comunicazioni di cui al 2° c. del punto 2.6 (tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio) attraverso porte RE 30.

Per gli ascensori esistenti gli adempimenti minimi sono stati da ultimo indicati nel punto 4) del Chiarimento PROT. n° P401/4101 sott. 106/33 “… gli impianti esistenti a tale data devono rispettare le misure minime di sicurezza di cui al D.M. 8 marzo 1985, inoltre codesto Comando, stante quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 1497 del 29 maggio 1963, potrà prescrivere ulteriori misure ritenute necessarie ai fini della sicurezza antincendio, valutando caso per caso se accettare ascensori con cabina e/o porte di piano realizzate in legno.” 

Il D.M. 8 marzo 1985 “Direttive sulle misure pi€ urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818”, prescrive fra le altre, misure minime per l’adeguamento dei vani ascensore e dei locali macchine ascensori.

Lo studio ha redatto il progetto di adeguamento e concluso l’iter di presentazione SCIA di prevenzione incendi per diversi edifici in condominio con lavori di adeguamento minimi nel rispetto dell’art. 8 del D.M.; vedasi ad esempio, fra i lavori svolti: 

Per richiedere un incontro conoscitivo inviare una e-mail con i propri contatti a

massara.studio@gmail.com

Il primo incontro è gratuito.

Saranno mostrati esempi di documenti redatti per altri edifici.

Il preventivo dipende dalla complessità dell’attività.

Lo studio effettua verifica della altezza antincendi dell’edificio.