Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 116 kW

Stralcio immagine SCIA presentata per una centrale termica con potenzialità di 250 kW

Gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW costituiscono Attività 74 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e pertanto sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

I soggetti responsabili delle attività, qualora non siano già in possesso di un titolo abilitativo in corso di validità (CPI Certificato di Prevenzione Incendi, o SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dal 07/10/2011, data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, ha sostituito il CPI), sono obbligati ai sensi del comma 4 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139 a presentare prima dell’avvio dell’attività, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, nonché a presentare al competente Comando dei VVF, ai sensi del comma 1 dell’art.4 del D.P.R. 151/2011, l’istanza di cui al comma 2 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139, mediante segnalazione certificata di attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012, nonché al rinnovo a scadenza quinquennale.

Lo studio redige progetti di adeguamento in conformità all’allegato I, punto B, del D.M. 7 agosto 2012, e supporta i clienti nella presentazione o rinnovo della SCIA.

Norme per impianti produzione calore alimentati da combustibili gassosi

Stralcio G.U. n.273 del 21/11/2016

Una delle prime norme in merito è stata la circolare n.68 del 25/11/1969, poi sostituita dal D.M. 12/04/1996. Per le centrali termiche a gas esistenti, che non avevano subito modifiche, il DM 12/04/96 non previde adeguamenti per cui quelle preesistenti a tale DM, e conformi con la circolare n.68 del 1969 sono da ritenere a norma.

Il DM 12/04/1996 è stato a sua volta sostituito dal DM 08/11/2019, che non prevede adeguamenti per gli impianti conformi col DM 12/04/1996 o con progetti approvati con le misure in questo previste.

La norma di riferimento attualmente in vigore è dunque il D.M. 08/11/2019 (G.U. n.273 del 21/11/2019) “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”. 

La norma è molto ampia in quanto fornisce indicazioni di carattere generale e specifica differenti requisiti in funzione della ubicazione dell’impianto (all’aperto, in locale inserito nella volumetria del fabbricato servito, ecc.).

Cosa deve fare il responsabile della attività

Il responsabile della attività (ad esempio l’amministratore del condominio servito dalla centrale termica), deve verificare se la potenzialità dell’impianto termico sia superiore a 116 kW. Qualora non sia in possesso di documentazione  potrà richiedere informazioni al terzo responsabile (ditta che gestisce l’impianto) od in ultima ipotesi verificare i dati di targa riportati sulla caldaia/e.

Laddove il responsabile della attività si trovi a gestire impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 116kW sprovvisti di CPI o SCIA, è bene contatti un tecnico qualificato per verificare come adeguarsi.

Richiesta informazioni e contatti

Per richiedere un incontro conoscitivo inviare una e-mail con i propri contatti a

massara.studio@gmail.com

Il primo incontro è gratuito.

Saranno mostrati esempi di documenti redatti per altri impianti*

Il preventivo dipende dalla complessità dell’attività.

*vedasi ad esempio, fra i lavori svolti: