Edifici di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 24 m

SCIA di prevenzione incendi Edificio con altezza > 24m Attività 77.1.A D.P.R. 151/2011

Gli edifici di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 24 m costituiscono Attività 77 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e pertanto sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

I soggetti responsabili delle attività, qualora non siano già in possesso di un titolo abilitativo in corso di validità (CPI Certificato di Prevenzione Incendi, o SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dal 07/10/2011, data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, ha sostituito il CPI), sono obbligati ai sensi del comma 4 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139 a presentare prima dell’avvio dell’attività, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, nonché a presentare al competente Comando dei VVF, ai sensi del comma 1 dell’art.4 del D.P.R. 151/2011, l’istanza di cui al comma 2 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139, mediante segnalazione certificata di attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012, nonché al rinnovo a scadenza decennale.

Lo studio redige progetti di adeguamento in conformità all’allegato I, punto B, del D.M. 7 agosto 2012, e supporta i clienti nella presentazione o rinnovo della SCIA.

Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione

Gli edifici di civile abitazione sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal D.M.16/05/1987 n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 25 gennaio 2019 entrato in vigore il 6 maggio 2019.

Il DM 246/87 si applica agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

L’altezza antincendi è definita al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983:

“1.1. Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”

Il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco (Chiarimento PROT. n° P558/4122 sott. 67).

Quindi in massima sintesi si misura l’altezza del parapetto della finestra dell’ultimo piano abitabile e/o agibile rispetto al piano ove possono accedere i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, normalmente coincidente con il piano strada.

Il D.M. 25.01.2019 ha introdotto due nuovi adempimenti:

Il primo adempimento, introdotto dall’art. 2, riguarda il rispetto dei Criteri di Sicurezza Antincendi delle facciate nel caso l’edificio di civile abitazione, con altezza antincendi > 24 m e quindi soggetto agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, sia oggetto di lavori di rifacimento di una superficie delle facciate maggiore del 50% (ad esempio isolamento termico a “cappotto” per l’efficientamento energetico).

Sulla Sicurezza Antincendio delle facciate sono stati emanati nel 2022:

  • D.M. 30 Marzo 2022 “Chiusure d’ambito edifici civili”
  • D.M. 14 Ottobre 2022 “Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ecc.”

Il secondo adempimento, introdotto dall’art. 3, riguarda la Gestione Sicurezza Antincendio di cui all’art. 9-bis del D.M. 246/1987.

Per il dettaglio si rinvia alla pagina Adempimenti D.M. 25-01-2019.

Quali sono i termini temporali per l’adeguamento

Per gli edifici con altezza antincendi superiore ai 24 m, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/05/1987 n. 246, che non hanno subito modifiche sostanziali (definite nel decreto), era previsto entro 5 anni l’obbligo di adeguamenti minimi dettagliati dall’articolo 8 “Norme Transitorie”, del D.M. 246/1987.

Quali sono gli adempimenti minimi di cui all’art.8 D.M. 246/1987

Per gli edifici di tipo “b” (con altezza antincendi 24m<h≤36m) sono ammesse le comunicazioni di cui al 2° c. del punto 2.6 (tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio) attraverso porte RE 30.

Per gli ascensori esistenti gli adempimenti minimi sono stati da ultimo indicati nel punto 4) del Chiarimento PROT. n° P401/4101 sott. 106/33 “… gli impianti esistenti a tale data devono rispettare le misure minime di sicurezza di cui al D.M. 8 marzo 1985, inoltre codesto Comando, stante quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 1497 del 29 maggio 1963, potrà prescrivere ulteriori misure ritenute necessarie ai fini della sicurezza antincendio, valutando caso per caso se accettare ascensori con cabina e/o porte di piano realizzate in legno.” 

Il D.M. 8 marzo 1985 “Direttive sulle misure pi€ urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818”, prescrive fra le altre, misure minime per l’adeguamento dei vani ascensore e dei locali macchine ascensori.

Lo studio ha redatto il progetto di adeguamento e concluso l’iter di presentazione SCIA di prevenzione incendi per diversi edifici in condominio con lavori di adeguamento minimi nel rispetto dell’art. 8 del D.M.; vedasi ad esempio, fra i lavori svolti: 

Per richiedere un incontro conoscitivo inviare una e-mail con i propri contatti a

massara.studio@gmail.com

Il primo incontro è gratuito.

Saranno mostrati esempi di documenti redatti per altri edifici.

Il preventivo dipende dalla complessità dell’attività.

Lo studio effettua verifica della altezza antincendi dell’edificio.  

Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 116 kW

Stralcio immagine SCIA presentata per una centrale termica con potenzialità di 250 kW

Gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW costituiscono Attività 74 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e pertanto sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

I soggetti responsabili delle attività, qualora non siano già in possesso di un titolo abilitativo in corso di validità (CPI Certificato di Prevenzione Incendi, o SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dal 07/10/2011, data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, ha sostituito il CPI), sono obbligati ai sensi del comma 4 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139 a presentare prima dell’avvio dell’attività, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, nonché a presentare al competente Comando dei VVF, ai sensi del comma 1 dell’art.4 del D.P.R. 151/2011, l’istanza di cui al comma 2 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139, mediante segnalazione certificata di attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012, nonché al rinnovo a scadenza quinquennale.

Lo studio redige progetti di adeguamento in conformità all’allegato I, punto B, del D.M. 7 agosto 2012, e supporta i clienti nella presentazione o rinnovo della SCIA.

Norme per impianti produzione calore alimentati da combustibili gassosi

Stralcio G.U. n.273 del 21/11/2016

Una delle prime norme in merito è stata la circolare n.68 del 25/11/1969, poi sostituita dal D.M. 12/04/1996. Per le centrali termiche a gas esistenti, che non avevano subito modifiche, il DM 12/04/96 non previde adeguamenti per cui quelle preesistenti a tale DM, e conformi con la circolare n.68 del 1969 sono da ritenere a norma.

Il DM 12/04/1996 è stato a sua volta sostituito dal DM 08/11/2019, che non prevede adeguamenti per gli impianti conformi col DM 12/04/1996 o con progetti approvati con le misure in questo previste.

La norma di riferimento attualmente in vigore è dunque il D.M. 08/11/2019 (G.U. n.273 del 21/11/2019) “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”. 

La norma è molto ampia in quanto fornisce indicazioni di carattere generale e specifica differenti requisiti in funzione della ubicazione dell’impianto (all’aperto, in locale inserito nella volumetria del fabbricato servito, ecc.).

Cosa deve fare il responsabile della attività

Il responsabile della attività (ad esempio l’amministratore del condominio servito dalla centrale termica), deve verificare se la potenzialità dell’impianto termico sia superiore a 116 kW. Qualora non sia in possesso di documentazione  potrà richiedere informazioni al terzo responsabile (ditta che gestisce l’impianto) od in ultima ipotesi verificare i dati di targa riportati sulla caldaia/e.

Laddove il responsabile della attività si trovi a gestire impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 116kW sprovvisti di CPI o SCIA, è bene contatti un tecnico qualificato per verificare come adeguarsi.

Richiesta informazioni e contatti

Per richiedere un incontro conoscitivo inviare una e-mail con i propri contatti a

massara.studio@gmail.com

Il primo incontro è gratuito.

Saranno mostrati esempi di documenti redatti per altri impianti*

Il preventivo dipende dalla complessità dell’attività.

*vedasi ad esempio, fra i lavori svolti:

Autorimesse di superficie superiore a 300 mq

Esempio planimetria autorimessa con superficie 300≤A≤1.000 mq

Le autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 costituiscono Attività 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e pertanto sono soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

I soggetti responsabili delle attività, qualora non siano già in possesso di un titolo abilitativo in corso di validità (CPI Certificato di Prevenzione Incendi, o SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dal 07/10/2011, data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, ha sostituito il CPI), sono obbligati ai sensi del comma 4 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139 a presentare prima dell’avvio dell’attività, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, nonché a presentare al competente Comando dei VVF, ai sensi del comma 1 dell’art.4 del D.P.R. 151/2011, l’istanza di cui al comma 2 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139, mediante segnalazione certificata di attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012.

Lo studio redige progetti di adeguamento in conformità all’allegato I, punto B, del D.M. 7 agosto 2012, e supporta i clienti nella presentazione o rinnovo della SCIA.

Norme di riferimento per le autorimesse

Il 19 novembre 2020 è entrato in vigore il D.M. 15 maggio 2020 (GU n. 132 del 23/5/2020); con tale decreto sono state approvate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse.

Il capitolo V.6 (RTV autorimesse), del c.d. Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.), è stato pertanto sostituito dall’allegato I al D.M. 15/05/2020.

L’articolo 3, comma 1 chiarisce che il D.M.15/05/2020 non comporta adeguamenti per le autorimesse che alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:

a) siano già in regola con uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, o 7 del D.P.R. 151/2001 (art.3 Valutazione dei progetti, art.4 presentazione SCIA, art.7 Deroghe);

b) Siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

L’articolo 3, comma 2 del D.M. 15/05/2020 ha abrogato il decreto 1° febbraio 1986 recante “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse ..”, che per 34 anni è stato la norma di riferimento, nonché il D.M. 22/11/2002 (parcamento autoveicoli a G.P.L).

L’articolo 3, comma 3 del D.M. 15/05/2020 chiarisce che per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art.2 commi 3 e 4 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.

Salvo i casi contemplati sopra, il progetto sarà pertanto redatto con riferimento alle prescrizioni del nuovo codice di prevenzione incendi e del capitolo V.6 (autorimesse).

In alcuni casi, dipendenti dall’entità della superfice lorda A della autorimessa e dalla quota di tutti i piani della autorimessa, l’applicazione del nuovo codice consente di superare alcune prescrizioni della vecchia norma (D.M. 1° febbraio 1986), che talvolta determinavano costi di adeguamento molto elevati.

Ad esempio per un autorimessa privata (Rvita A2), con superficie 300≤A≤1.000 mq (AA), quota di tutti i piani -5 m≤h≤12m (HB), carico di incendio specifico qf≤600MJ/mq, inserita in un edificio con altezza antincendio < 24m:

  • la superficie aperture di smaltimento potrà essere 1/40 A invece di 1/25
  • la lunghezza delle vie di esodo potrà arrivare a 60 m invece di 40 m
  • la classe minima di resistenza al fuoco potrà essere pari a 60 minuti
  • ecc.

per contro, il nuovo codice impone altri adempimenti, ad esempio:

  • la disponibilità di uno spazio calmo (luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro);
  • la realizzazione di aperture in alto e in basso sui serramenti dei box privi di aperture di smaltimento
  • ecc.

Come procedere per l’adeguamento

Laddove il responsabile della attività (ad esempio l’amministratore di condominio), si trovi a gestire autorimesse sprovviste di CPI o SCIA, si suggerisce di conferire un incarico per verificare se l’autorimessa sia adeguabile.

Quale è l’attività dello studio

L’attività svolta dallo studio consiste generalmente in tre fasi:

una fase preliminare, comprendente:

  • studio della documentazione in possesso dell’amministratore
  • accesso agli atti presso il comando dei VVF e o il Comune
  • individuazione delle problematiche inerenti lo stato dei luoghi
  • rilievo della superfice complessiva coperta della autorimessa
  • rilievo della quota del piano carrabile della autorimessa
  • rilievo della superfici di aerazione e dei percorsi di esodo
  • inquadramento normativo
  • stesura di una relazione preliminare con indicazione delle problematiche
  • indicazione sulle priorità degli interventi
  • nuovo incontro con l’amministratore, eventuale partecipazione assemblea

una fase di progettazione comprendente:

  • eventuale verifica della conformità urbanistica
  • esecuzione di sondaggi, rilievi di strutture, solai, pareti, ecc.
  • verifica della resistenza al fuoco di strutture, solai, pareti, ecc.
  • redazione progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi
  • redazione computi metrici, capitolati, disegni esecutivi e specifiche
  • nuovo incontro con l’amministratore, eventuale partecipazione assemblea

una fase di realizzazione dei lavori, comprendente:

  • direzione dei lavori
  • eventuale coordinamento sicurezza
  • riordino di tutte le certificazioni
  • sottoscrizione della asseverazione per la presentazione della SCIA
  • predisposizione istanza e consegna al competente comando dei VVF

Come procedere nelle situazioni complesse

In base alla esperienza del titolare dello studio, ogni autorimessa presenta problematiche differenti.

Per facilitare la comprensione degli obblighi da parte dei proprietari, lo studio cura con particolare attenzione la stesura della relazione preliminare, evidenziando i riferimenti normativi, le criticità riscontrate e le possibili soluzioni, nonché le responsabilità in capo ai proprietari ed al responsabile dell’attività.

Ove sussistano difficoltà economiche ad affrontare l’intera spesa in un’unica soluzione, può ipotizzarsi la suddivisione dei lavori di adeguamento in più fasi.

A discrezione del responsabile dell’attività l’incarico potrà inizialmente essere limitato alla fase preliminare, per proseguire con le altre fasi appena vi sia disponibilità.

La successione delle fasi dipende dalla gravità delle carenze riscontrate; potrà essere data priorità:

  • allo sgombero di materiali non pertinenti
  • alla fruibilità delle vie di esodo
  • alla liberazione ed eventuale ampliamento delle superfici di smaltimento
  • alla protezione delle strutture
  • alla compartimentazione
  • all’adeguamento di impianti
  • ecc.

Richiesta informazioni e contatti

Per richiedere un incontro conoscitivo inviare una e-mail con i propri contatti a

massara.studio@gmail.com

Il primo incontro è gratuito.

Saranno mostrati esempi di documenti redatti per altre autorimesse.

Il preventivo dipende dalla complessità dell’attività. 

Progetti di adeguamento, presentazione e rinnovo della SCIA di prevenzione incendi

Stralcio SCIA di prevenzione incendi presentata per un edificio con altezza > 24m

Il D.P.R. 151/2011 ha da ultimo riordinato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, fra le quali:

Per l’elenco completo delle attività si veda l’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

I soggetti responsabili delle attività, qualora non siano già in possesso di un titolo abilitativo in corso di validità (CPI Certificato di Prevenzione Incendi, o SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dal 07/10/2011, data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, ha sostituito il CPI), sono obbligati ai sensi del comma 4 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139 a presentare prima dell’avvio dell’attività, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, nonché a presentare al competente Comando dei VVF, ai sensi del comma 1 dell’art.4 del D.P.R. 151/2011, l’istanza di cui al comma 2 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012.

Lo studio redige progetti di adeguamento in conformità all’allegato I, punto B, del D.M. 7 agosto 2012, e supporta i clienti nella presentazione o rinnovo della SCIA.

Lo studio ha redatto il progetto di adeguamento e concluso l’iter di presentazione SCIA di prevenzione incendi per varie attività, fra le quali:

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m (Attività 77 dell’All. I al D.P.R. 151/2011), vedasi ad esempio, fra i lavori svolti:

Impianti per la produzione calore .. con potenzialità superiore a 116 kW (Attività 74 dell’All. I al D.P.R. 151/2011), anche detti Centrale Termica, vedasi ad esempio, fra i lavori svolti:

L’attività svolta dallo studio comprende in genere:

  • studio della documentazione in possesso dell’amministratore
  • accesso agli atti presso il comando dei VVF e o il Comune
  • individuazione delle problematiche inerenti lo stato dei luoghi 
  • redazione progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi
  • redazione computi metrici, capitolati, disegni esecutivi e specifiche
  • direzione dei lavori
  • riordino certificazioni
  • sottoscrizione della asseverazione per la presentazione della SCIA
  • predisposizione istanza e consegna al competente comando dei VVF

Lo studio ha inoltre svolto studi preliminari e o progetti di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per l’attività autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq (Att.75 dell’All. I al D.P.R. 151/2011).

Lo studio ha anche redatto il progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi,  di un importante Centro Sportivo con capienza superiore a 200 persone (Att.65.2.C), ottenendo l’approvazione dei VVF; vedasi in dettaglio:

Tutti i progetti sono stati predisposti in conformità all’allegato I, punto B, del D.M. 7 agosto 2012, corredati di relazione ed elaborati grafici.

Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi o CPI

Lo studio fornisce infine supporto al responsabile della attività per la presentazione della Attestazione periodica di conformità antincendio (in passato anche detta Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi o CPI).

L’attività svolta comprende:

  • studio del CPI o SCIA originari e degli eventuali rinnovi
  • studio della documentazione di progetto e dei certificati
  • sopralluogo presso l’attività
  • eventuale asseverazione, ove necessaria
  • predisposizione dell’istanza su modulistica VVF
  • indicazioni per il pagamento dei diritti ai VVF
  • presentazione dell’istanza od invio a mezzo PEC 

Per richiedere un incontro conoscitivo inviare una e-mail con i propri contatti a

massara.studio@gmail.com

Il primo incontro è gratuito.

Saranno mostrati esempi di documenti redatti per altri edifici.

Il preventivo dipende dalla complessità dell’attività.  

Sicurezza Cantieri Terna S.p.A.

Data: 2019

Cliente: Siquamco S.r.l. sede di Roma (Cliente finale Terna S.p.A.)

Incarico svolto:

Collaborazione trimestrale con Siquamco S.r.l. sede di Roma per le attività di Coordinamento in fase di Progettazione e di esecuzione svolte dall’ing. Marco Mongiu (redazione piani di Sicurezza e sopralluoghi nei cantieri), dei lavori di sostituzione conduttori linee Alta Tensione di proprietà di Terna S.p.A. in Abruzzo e Molise.

Importo lavori: Euro 500.000,00

Roma – Via San Quintino n.5 S.C.I.A. di prevenzione incendi edificio civile

Data: 2021

Cliente: Condominio in Roma Via San Quintino n.5 – Palazzina C

Incarico svolto:

Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio

Direzione dei lavori di adeguamento

Sottoscrizione asseverazione per S.C.I.A. di prevenzione incendi Attività 77.1.A dell’All.I al D.P.R. 151/2011 (Edificio civile con h antincendi > 24 m)

SCIA di prevenzione incendi Edificio con altezza > 24m Attività 77.1.A D.P.R. 151/2011

Stato dell’incarico: S.C.I.A. presentata a luglio 2021

Supporto per adempimenti G.S.A. Gestione Sicurezza Antincendio Edifici Civili introdotta dal D.M. 25.01.2019

Esempio Planimetria di Esodo a norma UNI ISO 23601:2014,
redatta per un edificio in condominio

Lo studio ha redatto e consegnato i documenti della Gestione Sicurezza Antincendio (art.3 lett. b del D.M. 25/01/2019) per i seguenti edifici:

  • Roma – Via Mecenate n. 77
  • Roma – Via Enna n. 19
  • Roma – Via Matteo Boiardo n. 17
  • Roma – Via Mirandola n. 7
  • Roma – Via Montepulciano n. 26 Palazzina A
  • Roma – Via Montepulciano n. 26 Palazzina B
  • Roma – Via Narni n. 16
  • Roma – Via Prenestina n. 292
  • Roma – Viale Avignone n. 95-97-99
  • Roma – Via della Divisione Torino n. 6
  • Roma – Via Vito Volterra n. 193
  • Roma – Via Filippo Meda n.155-159
  • Roma – Via San Quintino n. 3/5/7 Palazzine A, B, C, D, E
  • Roma – Viale Telese, 41
  • Roma – Via Aquilonia, 4
  • Roma – Via Roccaromana, 5
  • Roma – Via Carlo Bernardo Mosca, 41-43
  • Roma – Via Carlo Bernardo Mosca, 57-59
  • Roma – Via Carlo Bernardo Mosca, 63-65-67
  • Roma – Via Caio Manilio, 30
  • Roma – Via San Quintino n. 47
  • Roma – Via Michele di Lando n. 66
  • Roma – Via S. Seconda, 13
  • Roma – Via S. Seconda, 15
  • Roma – Via Luigi Ziliotto, 3

Documenti forniti agli amministratori:

  • Fac-simile Lettera trasmissione informative
  • Informativa Misura Antincendio Preventive
  • Informativa Pianificazione dell’emergenza
  • Cartello contenente i divieti
  • Riepilogo obblighi relativi agli impianti
  • Guide alla sicurezza elettrica e gas in casa
  • Scheda riepilogativa del condominio
  • Registro dei controlli
  • Planimetrie di esodo (ove necessarie)
  • Indicazioni della segnaletica da apporre (ove necessaria)

Per richiedere un incontro conoscitivo inviare una e-mail con i propri contatti a

massara.studio@gmail.com

Il primo incontro è gratuito.

Saranno mostrati esempi di documenti redatti per altri edifici.

Il preventivo dipende dalla complessità del condominio.  

Per comprendere l’argomento vedere la pagina Edifici di civile abitazione Adempimenti D.M. 25.01.2019