Autorimesse di superficie superiore a 300 mq

Esempio planimetria autorimessa con superficie 300≤A≤1.000 mq

Le autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 costituiscono Attività 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e pertanto sono soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

I soggetti responsabili delle attività, qualora non siano già in possesso di un titolo abilitativo in corso di validità (CPI Certificato di Prevenzione Incendi, o SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dal 07/10/2011, data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, ha sostituito il CPI), sono obbligati ai sensi del comma 4 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139 a presentare prima dell’avvio dell’attività, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, nonché a presentare al competente Comando dei VVF, ai sensi del comma 1 dell’art.4 del D.P.R. 151/2011, l’istanza di cui al comma 2 dell’art.16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139, mediante segnalazione certificata di attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012.

Lo studio redige progetti di adeguamento in conformità all’allegato I, punto B, del D.M. 7 agosto 2012, e supporta i clienti nella presentazione o rinnovo della SCIA.

Norme di riferimento per le autorimesse

Il 19 novembre 2020 è entrato in vigore il D.M. 15 maggio 2020 (GU n. 132 del 23/5/2020); con tale decreto sono state approvate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le autorimesse.

Il capitolo V.6 (RTV autorimesse), del c.d. Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.), è stato pertanto sostituito dall’allegato I al D.M. 15/05/2020.

L’articolo 3, comma 1 chiarisce che il D.M.15/05/2020 non comporta adeguamenti per le autorimesse che alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:

a) siano già in regola con uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, o 7 del D.P.R. 151/2001 (art.3 Valutazione dei progetti, art.4 presentazione SCIA, art.7 Deroghe);

b) Siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

L’articolo 3, comma 2 del D.M. 15/05/2020 ha abrogato il decreto 1° febbraio 1986 recante “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse ..”, che per 34 anni è stato la norma di riferimento, nonché il D.M. 22/11/2002 (parcamento autoveicoli a G.P.L).

L’articolo 3, comma 3 del D.M. 15/05/2020 chiarisce che per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art.2 commi 3 e 4 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.

Salvo i casi contemplati sopra, il progetto sarà pertanto redatto con riferimento alle prescrizioni del nuovo codice di prevenzione incendi e del capitolo V.6 (autorimesse).

In alcuni casi, dipendenti dall’entità della superfice lorda A della autorimessa e dalla quota di tutti i piani della autorimessa, l’applicazione del nuovo codice consente di superare alcune prescrizioni della vecchia norma (D.M. 1° febbraio 1986), che talvolta determinavano costi di adeguamento molto elevati.

Ad esempio per un autorimessa privata (Rvita A2), con superficie 300≤A≤1.000 mq (AA), quota di tutti i piani -5 m≤h≤12m (HB), carico di incendio specifico qf≤600MJ/mq, inserita in un edificio con altezza antincendio < 24m:

  • la superficie aperture di smaltimento potrà essere 1/40 A invece di 1/25
  • la lunghezza delle vie di esodo potrà arrivare a 60 m invece di 40 m
  • la classe minima di resistenza al fuoco potrà essere pari a 60 minuti
  • ecc.

per contro, il nuovo codice impone altri adempimenti, ad esempio:

  • la disponibilità di uno spazio calmo (luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro);
  • la realizzazione di aperture in alto e in basso sui serramenti dei box privi di aperture di smaltimento
  • ecc.

Come procedere per l’adeguamento

Laddove il responsabile della attività (ad esempio l’amministratore di condominio), si trovi a gestire autorimesse sprovviste di CPI o SCIA, si suggerisce di conferire un incarico per verificare se l’autorimessa sia adeguabile.

Quale è l’attività dello studio

L’attività svolta dallo studio consiste generalmente in tre fasi:

una fase preliminare, comprendente:

  • studio della documentazione in possesso dell’amministratore
  • accesso agli atti presso il comando dei VVF e o il Comune
  • individuazione delle problematiche inerenti lo stato dei luoghi
  • rilievo della superfice complessiva coperta della autorimessa
  • rilievo della quota del piano carrabile della autorimessa
  • rilievo della superfici di aerazione e dei percorsi di esodo
  • inquadramento normativo
  • stesura di una relazione preliminare con indicazione delle problematiche
  • indicazione sulle priorità degli interventi
  • nuovo incontro con l’amministratore, eventuale partecipazione assemblea

una fase di progettazione comprendente:

  • eventuale verifica della conformità urbanistica
  • esecuzione di sondaggi, rilievi di strutture, solai, pareti, ecc.
  • verifica della resistenza al fuoco di strutture, solai, pareti, ecc.
  • redazione progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi
  • redazione computi metrici, capitolati, disegni esecutivi e specifiche
  • nuovo incontro con l’amministratore, eventuale partecipazione assemblea

una fase di realizzazione dei lavori, comprendente:

  • direzione dei lavori
  • eventuale coordinamento sicurezza
  • riordino di tutte le certificazioni
  • sottoscrizione della asseverazione per la presentazione della SCIA
  • predisposizione istanza e consegna al competente comando dei VVF

Come procedere nelle situazioni complesse

In base alla esperienza del titolare dello studio, ogni autorimessa presenta problematiche differenti.

Per facilitare la comprensione degli obblighi da parte dei proprietari, lo studio cura con particolare attenzione la stesura della relazione preliminare, evidenziando i riferimenti normativi, le criticità riscontrate e le possibili soluzioni, nonché le responsabilità in capo ai proprietari ed al responsabile dell’attività.

Ove sussistano difficoltà economiche ad affrontare l’intera spesa in un’unica soluzione, può ipotizzarsi la suddivisione dei lavori di adeguamento in più fasi.

A discrezione del responsabile dell’attività l’incarico potrà inizialmente essere limitato alla fase preliminare, per proseguire con le altre fasi appena vi sia disponibilità.

La successione delle fasi dipende dalla gravità delle carenze riscontrate; potrà essere data priorità:

  • allo sgombero di materiali non pertinenti
  • alla fruibilità delle vie di esodo
  • alla liberazione ed eventuale ampliamento delle superfici di smaltimento
  • alla protezione delle strutture
  • alla compartimentazione
  • all’adeguamento di impianti
  • ecc.

Richiesta informazioni e contatti

Per richiedere un incontro conoscitivo inviare una e-mail con i propri contatti a

massara.studio@gmail.com

Il primo incontro è gratuito.

Saranno mostrati esempi di documenti redatti per altre autorimesse.

Il preventivo dipende dalla complessità dell’attività.